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[1]L'ufficiale in aspettativa per riduzione di quadri senza diritto a richiamo in servizio e quello in congedo che presti servizio permanente nella M. V. S. N. (ordinaria e speciali) con grado superiore a quello rivestito nell'esercito, puo' essere promosso per meriti eccezionali, qualora, nel servizio prestato nella M. V. S. N., abbia dato prova di possedere spiccate qualita' intellettuali e di cultura e dia sicuro affidamento di poter reggere, in modo particolarmente distinto, il comando del grado superiore nell'esercito.

[2]Tale promozione si effettua con le norme di cui ai due ultimi capoversi dell'articolo precedente.

Testo in vigore dal 16 giugno 1934 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1934-06-07;899~art116 · fonte del testo