Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
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3 versioni dal 1934
Confronto con la versione in vigore dal 19 luglio 1935 al 9 ottobre 2010. 96 parole tolte, 10 parole aggiunte in 14 capoversi.
tolto: Gli ufficiali delle categorie in congedo sono inscritti, a seconda della categoria cui appartengono, in altrettanti ruoli di anzianita':
tolto: 1° ufficiali dei CC. RR.;
tolto: 2° ufficiali di fanteria;
tolto: 3° ufficiali di cavalleria;
tolto: 4° ufficiali di artiglieria;
tolto: 5° ufficiali del genio;
tolto: 6° ufficiali medici;
tolto: 7° ufficiali chimici-farmacisti;
tolto: 8° ufficiali di commissariato;
tolto: 9° ufficiali di sussistenza;
tolto: 10° ufficiali di amministrazione;
tolto: 11° ufficiali veterinari.
tolto: 12° ufficiali automobilisti.
tolto: Gli ufficiali generali, e quelli dei servizi tecnici, dei centri rifornimento quadrupedi e dei depositi cavalli stalloni sono inscritti in altrettanti ruoli di anzianita', conformemente a quanto e' stabilito dall'articolo 23.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:legge:1934-06-07;899~art112 · fonte del testo