Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 16 giugno 1934 al 9 ottobre 2010. Leggi il testo vigente →

[1]Possono conseguire un vantaggio di carriera - purche' siano destinati all'inquadramento delle unita' di prima linea - gli ufficiali di complemento di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio che vengano a trovarsi in una delle seguenti condizioni:

  • a)appartengano ai battaglioni CC. NN. ed abbiano dimostrato ottime qualita' come comandanti e coane educatori, nell'addestramento del rispettivo reparto;
  • b)si siano distinti per particolari attitudini nell'assidua frequenza agli speciali corsi di istruzione;
  • c)abbiano dimostrato ottime qualita' come comandanti ed educatori in occasione dei periodici richiami alle armi o se siano distinti quali ufficiali della M.V.S.N. nel disimpegno di mansioni inerenti alla preparazione militare del paese.

[2]Per conseguire il sopradetto vantaggio, gli ufficiali debbono presentare regolare domanda e sostenere, con esito favorevole, un apposito esperimento di carattere essenzialmente pratico, con modalita' da stabilirsi per decreto Reale.

[3]Il vantaggio e' concesso non appena l'ufficiale ha acquisito il titolo, con spostamento di posti sul ruolo, per un numero di posti pari a quello che spetta - nel ruolo di comando dell'arma rispettiva - al pari grado che abbia titolo alla scelta speciale per esame.

[4]All'atto della promozione dell'ufficiale, nel bollettino militare, la promozione stessa e' qualificata «promozione a scelta speciale».

Testo in vigore dal 16 giugno 1934 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1934-06-07;899~art122 · fonte del testo