Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
4 versioni dal 1934
Confronto con la versione in vigore dal 4 luglio 1936 al 9 ottobre 2010. 124 parole tolte, 10 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: Per essere preso in esame, nei riguardi dell'avanzamento, l'ufficiale di complemento assegnato alle unita' di prima linea (escluso quello dei CC. RR.) deve aver frequentato con esito favorevole, i corsi d'istruzione ed aver preso parto ai periodi di esercitazioni stabiliti dal Ministro per la guerra se sottotenente, tenente o capitano. Se maggiore deve aver frequentato uno dei corsi informativi stabiliti dal Ministro per la guerra.
tolto: I sottotenenti, i tenenti e i capitani di complemento che rivestono grado di ufficiale nella Milizia confinaria sono dispensati dalla frequenza dei corsi d'istruzione. Sono altresi' dispensati dalla frequenza dei corsi, nonche' dal partecipare ai periodi di esercitazioni, i sottotenenti, i tenenti e i capitani di complemento che rivestono il grado di ufficiale nelle Milizie Dicat e da Cos.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1934-06-07;899~art121 · fonte del testo