Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1934
Confronto con la versione in vigore dal 1 luglio 1937 al 9 ottobre 2010. 180 parole tolte, 10 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: Le autorita' giudicatrici, nel tempo, nei limiti e nei modi prescritti dalla presente legge e dal regolamento, pronunciano il proprio giudizio su uno specchio di proposta di avanzamento per ogni ufficiale compreso nei limiti di anzianita' stabiliti per l'avanzamento.
tolto: Dalle predette autorita' l'ufficiale e' giudicato prescelto o non prescelto per l'avanzamento.
tolto: L'ufficiale prescelto per l'avanzamento, salvo il disposto dell'articolo 10, e' iscritto sul rispettivo quadro di avanzamento ad anzianita', od a scelta ordinaria, od a scelta speciale. Per gli ufficiali generali non si fa luogo a compilazione di specchi di proposta di avanzamento; ma vengono iscritti sul quadro di avanzamento i generali prescelti dal Ministro per la guerra, come da articolo 40.
tolto: Salve le eccezioni di cui agli articoli 89, 93-bis, 96 e 110, non si fa luogo a compilazione di specchi di proposta di avanzamento neanche per i capitani, i maggiori e i tenenti colonnelli in servizio permanente effettivo; la dichiarazione di promovibilita' e l'iscrizione dei detti ufficiali sul rispettivo quadro di avanzamento hanno luogo con le norme indicate negli articoli 49, 50, 52, 60, 85 e 97.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1934-06-07;899~art12 · fonte del testo