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[1]Gli ufficiali dei CC. RR., a qualsiasi unita' assegnati, possono essere presi in esame per l'avanzamento senza aver frequentato alcun corso, ne' partecipato ad alcun richiamo alle armi, ed anche senza aver compiuto il servizio di prima nomina se sottotenenti.
[2]Solo i capitani dei CC. RR., provenienti dagli ufficiali in servizio permanente effettivo, possono conseguire la promozione, qualora abbiano superato - con esito favorevole - un apposito corso.
Testo in vigore dal 16 giugno 1934 al 9 ottobre 2010
