Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1934
Confronto con la versione in vigore dal 16 giugno 1934 al 9 ottobre 2010. 66 parole tolte, 10 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: Gli ufficiali dei CC. RR., a qualsiasi unita' assegnati, possono essere presi in esame per l'avanzamento senza aver frequentato alcun corso, ne' partecipato ad alcun richiamo alle armi, ed anche senza aver compiuto il servizio di prima nomina se sottotenenti.
tolto: Solo i capitani dei CC. RR., provenienti dagli ufficiali in servizio permanente effettivo, possono conseguire la promozione, qualora abbiano superato - con esito favorevole - un apposito corso.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1934-06-07;899~art125 · fonte del testo