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[1]L'ufficiale di complemento delle varie armi ((assegnato)) alle unita' di prima linea, che risulti non promovibile, continua ad essere assegnato alle unita' stesse e puo' essere impiegato nelle unita' ausiliarie e territoriali solamente quando abbia raggiunto il limite di eta' stabilito per il passaggio nelle anzidette unita' pel grado superiore. Il Ministro per la guerra ha pero' la facolta' di impiegare, ove necessario, nelle unita' di prima linea, ed in quelle ausiliarie, anche ufficiali che potrebbero essere assegnati rispettivamente alle unita' ausiliarie e a quelle territoriali e viceversa.

[2]Tale previsione di impiego pero' non ha alcun effetto nei riguardi delle prove alle quali devono essere sottoposti, per l'avanzamento, gli ufficiali appartenenti alle unita' di prima linea, secondo le norme di cui alla presente legge.

Testo in vigore dal 16 giugno 1934 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1934-06-07;899~art128 · fonte del testo