Art. 127-bis
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1934
Confronto con la versione in vigore dal 16 giugno 1934 al 9 ottobre 2010. 67 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Ai generali di corpo d'armata che, durante il servizio permanente effettivo, hanno rivestito la carica di designati per il comando di armata puo' essere conferito allorche' sono collocati in ausiliaria - con decreto Reale, su proposta del Ministro per la guerra e sentito il Consiglio dei Ministri - il grado di generale di armata, ai soli effetti del R. decreto 16 dicembre 1927-VI, n. 2210, e successive modificazioni.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1934-06-07;899~art127bis · fonte del testo