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[1]Per tempo di guerra, agli effetti delle disposizioni che seguono, devesi intendere quello che intercorre fra la data della proclamazione dello stato di guerra, in tutto od in parte del territorio dello stato e delle sue colonie, e la data di cessazione dello stato di guerra stesso.
[2]Le disposizioni che seguono si applicano anche agli ufficiali che si trovino, per ragioni di servizio, in territori stranieri nei quali si svolgano operazioni di guerra.
Testo in vigore dal 16 giugno 1934 al 9 ottobre 2010
