Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1934
Confronto con la versione in vigore dal 16 giugno 1934 al 9 ottobre 2010. 73 parole tolte, 10 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: Per tempo di guerra, agli effetti delle disposizioni che seguono, devesi intendere quello che intercorre fra la data della proclamazione dello stato di guerra, in tutto od in parte del territorio dello stato e delle sue colonie, e la data di cessazione dello stato di guerra stesso.
tolto: Le disposizioni che seguono si applicano anche agli ufficiali che si trovino, per ragioni di servizio, in territori stranieri nei quali si svolgano operazioni di guerra.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1934-06-07;899~art130 · fonte del testo