Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1934
Confronto con la versione in vigore dal 16 giugno 1934 al 9 ottobre 2010. 82 parole tolte, 10 parole aggiunte in 5 capoversi.
tolto: In tempo di guerra si possono fare, in tutti i gradi e ruoli, (compresi i ruoli di mobilitazione):
tolto: a) promozioni straordinarie per merito di guerra;
tolto: b) avanzamenti straordinari per meriti eccezionali.
tolto: Le prime, sono esclusivamente riservate agli ufficiali dell'esercito operante che, sul campo di battaglia, abbiano esercitato in modo eminente l'azione di comando.
tolto: I secondi, sono riservati a qualunque ufficiale delle varie armi, corpi e servizi che abbia dato un intelligente eccezionale contributo alla preparazione od allo svolgimento delle azioni di guerra.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1934-06-07;899~art131 · fonte del testo