Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 16 giugno 1934 al 9 ottobre 2010. Leggi il testo vigente →
L'ufficiale prigioniero di guerra non puo', durante la prigionia, conseguire avanzamento. La prigionia pero' non interrompe il computo dell'anzianita'.
Testo in vigore dal 16 giugno 1934 al 9 ottobre 2010
