Art. 144 — null
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[1]Per ogni ufficiale reduce da prigionia il Ministro perla guerra, constatata la posizione sia penale che disciplinare in rapporto al fatto della cattura, dichiara se nulla osti a che l'ufficiale sia preso in esame per l'avanzamento.
[2]L'ufficiale per il quale sia stata rilasciata a dichiarazione anzidetta, se raggiunto dal turno di promozione durante il periodo di prigionia, ha diritto a conseguire la promozione al solo grado immediatamente superiore, ma con anzianita' corrispondente alla data del ritorno da prigionia.
[3]Se con tale anzianita' risulti ancora pretermesso all'avanzamento, non puo' conseguire altra promozione se non abbia prestato servizio per almeno tre mesi, o per almeno due anni, a seconda che perduri o sia cessato lo stato di guerra. E gli e' conferita, come anzianita', la data del giorno in cui ha compiuto il periodo di servizio anzidetto.
[4]Qualora pero' l'ufficiale abbia acquisito il titolo all'avanzamento prima della cattura, ha diritto a conseguire, con effetto retroattivo, la promozione al grado superiore.
Testo in vigore dal 16 giugno 1934 al 25 febbraio 1947
