Art. 144 — null
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[1]L'ufficiale per il quale sia stata rilasciata a dichiarazione anzidetta, se raggiunto dal turno di promozione durante il periodo di prigionia, ha diritto a conseguire la promozione al solo grado immediatamente superiore, ma con anzianita' corrispondente alla data del ritorno da prigionia.
[2]Se con tale anzianita' risulti ancora pretermesso all'avanzamento, non puo' conseguire altra promozione se non abbia prestato servizio per almeno tre mesi, o per almeno due anni, a seconda che perduri o sia cessato lo stato di guerra. E gli e' conferita, come anzianita', la data del giorno in cui ha compiuto il periodo di servizio anzidetto.
[3]Qualora pero' l'ufficiale abbia acquisito il titolo all'avanzamento prima della cattura, ha diritto a conseguire, con effetto retroattivo, la promozione al grado superiore. 12
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 13 dicembre 1946, n. 654
12con decorrenza dal 1 gennaio 1945
Il D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 13 dicembre 1946, n. 654 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "L'art. 144 della legge 7 giugno 1934, n. 899, e' sostituito, nei riguardi degli ufficiali del Corpo della guardia di finanza, dal seguente: "Per ogni ufficiale reduce dalla prigionia il Ministro per le finanze, costatata la posizione sia penale che disciplinare in rapporto al fatto della cattura, dichiara se nulla osti a che l'ufficiale sia valutato per l'avanzamento. L'ufficiale raggiunto dal turno di promozione anteriormente o durante il periodo di prigionia, per il quale sia stata rilasciata la dichiarazione anzidetta e' promosso al ritorno dalla prigionia, se prescelto, purche' abbia tenuto, prima della cattura, un comando corrispondente al proprio grado per almeno sei mesi. Qualora non abbia compiuto tale periodo di comando, sara' valutato e, se prescelto, promosso al termine di un periodo di servizio di sei mesi. Nella promozione, pero', gli sara' stabilita l'anzianita' che gli sarebbe spettata a suo turno. La promozione ha luogo a tutti gli effetti anche se non esiste vacanza nel grado superiore e l'eccedenza formatasi in detto grado e' riassorbita al verificarsi della prima vacanza. Se con tale anzianita' risulta ancora pretermesso nell'avanzamento, puo' ottenere altra promozione solo dopo che abbia prestato effettivo servizio per almeno un anno, conseguendo l'anzianita' che gli sarebbe spettata se fosse stato promosso a suo turno, ai soli effetti giuridici"." Ha inoltre disposto (con l'art. 7, comma 1) che la presente modifica si applica a decorrere dal 1° gennaio 1945.
Testo in vigore dal 25 febbraio 1947 al 9 ottobre 2010
