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[1]I capitani di cui all'articolo 154, in possesso dei requisiti richiesti dall'articolo stesso, sono promossi nei limiti fissati dall'articolo 156 quando siano entrati nelle aliquote del ruolo sottoindicate, da calcolarsi sulla base dell'organico in vigore al 1° gennaio dell'anno in cui l'ufficiale entra in turno di promozione:

[2]- nel primo sesto, se promovibili ad avanzamento anticipato;

[3]- nel primo quinto, se promovibili a scelta speciale per esame;

[4]- nel primo dodicesimo, se abbiano superato il corso superiore balistico;

[5]- nel primo quarto, se abbiano superato i corsi della scuola di guerra;

[6]- nel primo terzo, se abbiano ottenuto il trasferimento nel corpo di stato maggiore.

[7]Le promozioni di cui sopra sono effettuate con lo norme di cui agli articoli 62 e 63.

Testo in vigore dal 16 giugno 1934 al 1 luglio 1937

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1934-06-07;899~art157 · fonte del testo