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[1]((Salvo il disposto dell'art. 30 e dell'ultimo comma dell'art. 60, i capitani di cui all'art. 154)), in possesso dei requisiti richiesti dall'articolo stesso, sono promossi nei limiti fissati dall'articolo 156 quando siano entrati nelle aliquote del ruolo sottoindicate, da calcolarsi sulla base dell'organico in vigore al 1° gennaio dell'anno in cui l'ufficiale entra in turno di promozione:

[2]- nel primo sesto, se promovibili ad avanzamento anticipato;

[3]- nel primo quinto, se promovibili a scelta speciale per esame;

[4]- nel primo dodicesimo, se abbiano superato il corso superiore balistico;

[5]- nel primo quarto, se abbiano superato i corsi della scuola di guerra;

[6]- nel primo terzo, se abbiano ottenuto il trasferimento nel corpo di stato maggiore.

[7]Le promozioni di cui sopra sono effettuate con lo norme di cui agli articoli 62 e 63.

Testo in vigore dal 1 luglio 1937 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 luglio 1937

Confronto con la versione in vigore dal 16 giugno 1934 al 1 luglio 1937. 2 parole tolte, 12 parole aggiunte.

tolto: Iaggiunto: Salvo il disposto dell'art. 30 e dell'ultimo comma dell'art. 60, i capitani di cui tolto: all'articolo aggiunto: all'art. 154, in possesso dei requisiti richiesti dall'articolo stesso, sono promossi nei limiti fissati …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1934-06-07;899~art157 · fonte del testo