Art. 158-bis
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 20 dicembre 1937 al 9 ottobre 2010. Leggi il testo vigente →
((I capitani del personale dei depositi cavalli stalloni e dei centri rifornimento quadrupedi in possesso dei requisiti richiesti dall'art. 154 (escluso quello dei due anni di comando di reparto) e dichiarati promovibili a scelta speciale per esami sono promossi non appena entrino nel primo quinto del ruolo di comando dell'arma di appartenenza calcolato sulla base dell'organico in vigore al 1° gennaio dell'anno in cui l'ufficiale entra in turno di promozione)).
Testo in vigore dal 20 dicembre 1937 al 9 ottobre 2010
