Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
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2 versioni dal 1937
Confronto con la versione in vigore dal 1 luglio 1937 al 9 ottobre 2010. 120 parole tolte, 10 parole aggiunte in 7 capoversi.
tolto: Alle proposte di avanzamento ai vari gradi di ufficiale delle categorie in congedo, fino a quello di generale di brigata o' maggior generale incluso, concorrono le autorita' giudicatrici, le quali esprimono:
tolto: un giudizio di primo grado, un giudizio di secondo grado, ed eventualmente, un giudizio di terzo grado.
tolto: L'ultimo dei giudizi espressi e' decisivo.
tolto: L'avanzamento al grado di generale di divisione o tenente generale e di generale di corpo d'armata si effettua con le norme dell'art. 126.
tolto: Per i colonnelli ed i generali il giudizio decisivo e' pronunciato dal Ministro per la guerra.
tolto: Le modalita' per la compilazione delle proposte di avanzamento sono prescritte dalla presente legge e dal regolamento.
tolto: Le autorita' giudicatrici sono stabilite dal Ministro per la guerra.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1934-06-07;899~art5bis · fonte del testo