Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1934
Confronto con la versione in vigore dal 16 giugno 1934 al 9 ottobre 2010. 124 parole tolte, 10 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: Articolo 159:
tolto: I capitani (esclusi quelli dei C.C. R.R.) che, avendo partecipato alla guerra italo-austriaca 1915-1918, siano stati nominati ufficiali in servizio permanente effettivo dopo il 1918; ma che, per aver conseguito promozioni per merito di guerra o per qualsiasi altra causa, precedono nel ruolo della rispettiva arma pari grado che non abbiano avuto rallentamento di carriera per nessuna ragione e che siano stati nominati tenenti o sottotenenti in servizio permanente effettivo nel 1918, od in anni precedenti, possono conseguire la promozione a scelta con le norme fissate dalla presente parte VI se in possesso degli altri requisiti richiesti dal precedente articolo 154.
tolto: Le promozioni di' cui sopra sono effettuate con le norme di cui agli articoli 62 e 63.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1934-06-07;899~art159 · fonte del testo