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I tenenti in possesso dei requisiti richiesti dall'articolo 160, che abbiano frequentato la scuola di guerra, possono concorrere agli esami per l'avanzamento anticipato od a quelli per l'avanzamento a scelta speciale per esami ed ottenere se promovibili i relativi vantaggi di carriera, salvo a conseguire i vantaggi previsti dall'articolo 61 per il titolo della scuola di guerra e per il trasferimento nel corpo di stato maggiore quando abbiano raggiunto il grado di capitano e si trovino nelle condizioni previste dall'articolo stesso.

Testo in vigore dal 16 giugno 1934 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1934-06-07;899~art166 · fonte del testo