Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1934
Confronto con la versione in vigore dal 16 giugno 1934 al 9 ottobre 2010. 120 parole tolte, 10 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: I vantaggi di cui agli articoli 64, 65, 66 e 67 sono concessi, con le norme dell'articolo 69, anche ai tenenti ed ai capitani delle varie armi (eslusi quelli dei CC. RR.) che siano gia' brevettati osservatori dall'aeroplano, purche':
tolto: a) per il vantaggio conseguibile in base all'articolo 64, si assoggettino a una nuova prova e ad un periodo di volo, secondo modalita' da stabilirsi dal Ministro per la guerra, per accertare se conservino le qualita' per esplicare il compito di osservatore;
tolto: b) per il vantaggio di cui agli articoli 65, 66 e. 67 compiano - quelli dichiarati idonei dopo la prova di cui alla precedente lettera a) - per il grado che rivestono attualmente, i periodi triennali di volo stabiliti dall'articolo 65.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1934-06-07;899~art167 · fonte del testo