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I vantaggi di cui agli articoli 64, 65, 66 e 67 sono concessi, con le norme dell'articolo 69, anche ai tenenti ed ai capitani delle varie armi (eslusi quelli dei CC. RR.) che siano gia' brevettati osservatori dall'aeroplano, purche':

  • a)per il vantaggio conseguibile in base all'articolo 64, si assoggettino a una nuova prova e ad un periodo di volo, secondo modalita' da stabilirsi dal Ministro per la guerra, per accertare se conservino le qualita' per esplicare il compito di osservatore;
  • b)per il vantaggio di cui agli articoli 65, 66 e. 67 compiano - quelli dichiarati idonei dopo la prova di cui alla precedente lettera a) - per il grado che rivestono attualmente, i periodi triennali di volo stabiliti dall'articolo 65.

Testo in vigore dal 16 giugno 1934 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1934-06-07;899~art167 · fonte del testo