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L'ufficiale in aspettativa per motivi privati, compreso nei limiti di anzianita' per l'iscrizione sul quadro di avanzamento, deve essere richiamato in servizio effettivo per essere giudicato; salvo che egli rinunci all'avanzamento.
Testo in vigore dal 16 giugno 1934 al 9 ottobre 2010
