Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1934
Confronto con la versione in vigore dal 1 luglio 1937 al 9 ottobre 2010. 123 parole tolte, 10 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: L'ufficiale compreso nei limiti di anzianita' per la iscrizione sul quadro di avanzamento puo' rinunziare all'avanzamento stesso, anche se gia' iscritto sul quadro.
tolto: In tal caso, e' considerato come «non prescelto per l'avanzamento».
tolto: Il capitano che non frequenti il prescritto corso valutativo o non sostenga i prescritti esperimenti od esami per l'avanzamento a scelta ordinaria, e', considerato come se avesse fatto rinunzia all'avanzamento e quindi non prescelto per l'avanzamento, salvo che non sia autorizzato dal Ministro per la guerra a frequentare il corso valutativo o a sostenere gli esperimenti od esami successivi.
tolto: Tale autorizzazione puo' essere concessa solo all'ufficiale nei cui confronti non si sarebbe applicato i'art. 30 qualora avesse frequentato e superato il corso, oppure sostenuto e superato gli esperimenti od esami.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1934-06-07;899~art18 · fonte del testo