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[1]Fino a quando, in ciascun ruolo di mobilitazione, non siano stati raggiunti gli organici fissati per la fine dell'anno 1937 dalle annesse tabelle, non si addiviene alla formazione di vacanze obbligatorie nei ruoli stessi ed i trasferimenti dai ruoli di comando non danno luogo a vacanze in questi ultimi ruoli e non sono compresi nelle vacanze obbligatorie di cui alle relative tabelle.
[2]((Gli ufficiali del ruolo di mobilitazione non prescelti per l'avanzamento sono collocati fuori organico)).
[3]((Durante il suddetto periodo il Ministro ha facolta', in deroga agli articoli 39, 51, 52 e 54, di collocare, a seconda del grado, a disposizione o fuori organico oppure trasferire nel ruolo di mobilitazione gli ufficiali del ruolo di comando non prescelti per l'avanzamento e di completare i trasferimenti annuali nel ruolo di mobilitazione con ufficiali prescelti per l'avanzamento)).
[4]Durante il ((medesimo)) periodo, le vacanze che si formino nei gradi di maggioro e di tenente colonnello dei ruoli di mobilitazione, per promozioni e per i motivi ((di cui ai numeri 1 e 2)) dell'articolo 27, sono colmate tutte con promozioni dal grado inferiore.
[5]Nel grado di capitano le predette vacanze si colmano con le promozioni dei tenenti, come da articoli 170 e 171; l'eventuale eccedenza con ulteriori immissioni dal ruolo di comando.
Testo in vigore dal 16 giugno 1934 al 1 luglio 1937
