Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
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3 versioni dal 1934
Confronto con la versione in vigore dal 1 luglio 1937 al 9 ottobre 2010. 260 parole tolte, 10 parole aggiunte in 10 capoversi.
tolto: Costituiscono vacanza, nei singoli ruoli e gradi, agli effetti di cui ai precedenti articoli 24 e 25 (oltre alle promozioni al grado superiore):
tolto: 1° - i decessi; i collocamenti in riforma, in congedo provvisorio, in ausiliaria, od a riposo; le dimissioni: la dispensa dal servizio; la perdita del grado e la cancellazione dai ruoli di cui alla legge sullo stato degli ufficiali;
tolto: 2° - i collocamenti, d'autorita', a disposizione compresi quelli derivanti dall'applicazione dell'articolo 35 o fuori organico ed i trasferimenti d'autorita' in altri ruoli, nei modi e nei limiti stabiliti dalla presente legge e dal regolamento;
tolto: 3° - i collocamenti, a domanda, a disposizione o fuori organico ed i trasferimenti, a domanda, in altri ruoli.
tolto: Per contro, non costituiscono vacanza:
tolto: - i collocamenti nelle varie specie di aspettativa;
tolto: - i collocamenti in disponibilita'.
tolto: Qualora il numero degli ufficiali comandati presso altre amministrazioni subisca - entro l'anno solare - notevoli variazioni in confronto a quanto risultava alla data di entrata in vigore della presente legge:
tolto: - in caso di diminuzione: il Ministro per la guerra di concerto col Ministro per le finanze deve procedere - in un adeguato periodo di tempo - alla correlativa riduzione di organici, provvedendo al riassorbimento graduale della eccedenza che risultera' a seguito della riduzione stessa. Tale riassorbimento deve effettuarsi in modo da non arrecare perturbamento al normale sviluppo dell'avanzamento dei quadri.
tolto: - in caso di aumento: il Ministro per la guerra di concerto col Ministro per le finanze e' autorizzato ad aumentare, in un adeguato periodo di tempo, di altrettanto, gli organici dell'arma o del corpo interessato, fermo restando il criterio di cui al comma precedente.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:legge:1934-06-07;899~art27 · fonte del testo