Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
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2 versioni dal 1934
Confronto con la versione in vigore dal 16 giugno 1934 al 9 ottobre 2010. 134 parole tolte, 10 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: Le norme stabilite per il conferimento del grado di generale di divisione, o tenente generale e generale di corpo di armata, per gli ufficiali in servizio permanente effettivo, valgono anche per il conferimento dei gradi stessi agli ufficiali generali in aspettativa per riduzione di quadri senza richiamo in servizio. Non sono presi in esame, per la designazione a tali gradi coloro che provengono dagli esclusi definitivamente dall'avanzamento in servizio permanente effettivo o che siano stati esclusi definitivamente, nell'attuale posizione, in base alle norme precedentemente in vigore.
tolto: L'esame per l'avanzamento, per i predetti generali, deve essere esteso fino all'ufficiale che seguiva, nel servizio permanente effettivo, l'ultimo da esaminarsi nel servizio stesso.
tolto: Il Ministro per la guerra, in relazione ai bisogni dell'efficienza dei ruoli, determina annualmente il numero massimo dei promovibili nell'aspettativa per riduzione di quadri.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1934-06-07;899~art176 · fonte del testo