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[1]Ai maggiori ed ai capitani che furono ammessi alla scuola, di guerra negli anni 1931, 1932 e 1933 e' concesso, alla data in cui acquisiranno il diritto alla scelta:
[2]1° - se maggiori: un vantaggio - con spostamento di posti nel ruolo - considerato alla data in cui matureranno il diritto, pari ad un decimo dell'organico del ruolo di comando del rispettivo grado, in vigore al 1° gennaio dell'anno di uscita dalla scuola di guerra. Tale vantaggio sara' aumentato del 6% del numero rappresentante il posto di ruolo di ogni maggiore, a qualunque arma appartenga. Se nel calcolare detto spostamento si dovra' passare dal ruolo dei maggiori a quello dei tenenti colonnelli, non sara' effettuata riduzione alcuna;
[3]2° - se capitani: la promozione a scelta speciale, a norma dell'articolo 61, ovvero a norma dell'articolo 157 se trattasi di ufficiali reclutati negli anni 1918 e precedenti; ovvero, qualora risulti piu' favorevole, un vantaggio - con spostamento di posti nel ruolo - considerato alla data in cui matureranno il diritto, pari ad un quindicesimo dell'organico del ruolo di comando del rispettivo grado, in vigore al 1° gennaio dell'anno di uscita dalla scuola di guerra. Tale vantaggio sara' aumentato dell'8% del numero rappresentante il posto di ruolo di ogni capitano, a qualunque arma appartenga.
[4]Se, nel calcolare detto spostamento, si dovra' passare dal ruolo dei capitani a quello dei maggiori, la aliquota ancora da concedere sara' ridotta di un quinto.
[5]Nell'applicazione del presente articolo, nessun ufficiale potra' oltrepassare altro ufficiale della rispettiva arma, gia' piu' anziano, che abbia, negli anni antecedenti, compiuti con successo i corsi della scuola di guerra e conseguito, per eguali titoli, i relativi vantaggi.
Testo in vigore dal 16 giugno 1934 al 9 ottobre 2010
