Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1934
Confronto con la versione in vigore dal 27 giugno 1954 al 9 ottobre 2010. 76 parole tolte, 10 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: A partire dal 1° settembre 1933 e' concesso, indipendentemente dalla qualifica, il trattamento economico stabilito per i primi capitani, ai capitani delle varie armi, corpi e servizi, in servizio permanente effettivo, che siano reduci di guerra e che abbiano 17 anni di servizio da ufficiale computando anche quello prestato da ufficiale di complemento.
tolto: Lo stesso trattamento compete ai capitani riassunti in servizio sedentario quali invalidi di guerra che si trovino nelle sopra dette condizioni di servizio.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1934-06-07;899~art182 · fonte del testo