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Il periodo di permanenza nelle posizioni di a disposizione e fuori organico, di cui a precedente titolo XIII, e fissato in anni cinque per ufficiali di ogni grado che saranno collocati nelle posizioni suddette sino all'anno 1937 (compreso), ferme restando tutte le altre disposizioni contenute nel titolo stesso.

Testo in vigore dal 16 giugno 1934 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1934-06-07;899~art184 · fonte del testo