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[1]Fino all'anno 1937 compreso, i colonnelli ed i tenenti di fanteria, cavalleria, artiglieria, e genio, dovranno - in deroga alle disposizioni contenute nell'articolo - avere ultimato i sottonotati periodi di permanenza minima nel grado per poter conseguire promozione:

  • a)colonnelli: 5 anni;
  • b)tenenti: 8 anni ad anzianita'; 7 anni a scelta speciale;

[2]Gli ufficiali che per mancanza del requisito di cui sopra non possano ottenere la promozione avranno l'incarico del grado superiore con le norme contenute nell'ultimo comma dell'articolo 33.

Testo in vigore dal 16 giugno 1934 al 1 luglio 1937

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1934-06-07;899~art185 · fonte del testo