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[1]Fino all'anno 1937 compreso, i colonnelli ed i tenenti di fanteria, cavalleria, artiglieria, e genio, dovranno - in deroga alle disposizioni contenute nell'articolo - avere ultimato i sottonotati periodi di permanenza minima nel grado per poter conseguire promozione:
- a)colonnelli: 5 anni; 6
- b)tenenti: 8 anni ad anzianita'; 7 anni a scelta speciale;
[2]Gli ufficiali che per mancanza del requisito di cui sopra non possano ottenere la promozione avranno l'incarico del grado superiore con le norme contenute nell'ultimo comma dell'articolo 33.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Il Regio D.L. 16 giugno 1937, n. 944, convertito con modificazioni dalla L. 23 dicembre 1937, n. 2373, ha disposto (con l'art. 77, comma 2) che "Per l'anno 1937, la permanenza minima nel grado di colonnello, di cui all'art. 185, e' ridotta a 4 anni".
Testo in vigore dal 1 luglio 1937 al 9 ottobre 2010
