Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 luglio 1937 al 9 ottobre 2010. Leggi il testo vigente →

[1]Fino all'anno 1937 compreso, i colonnelli ed i tenenti di fanteria, cavalleria, artiglieria, e genio, dovranno - in deroga alle disposizioni contenute nell'articolo - avere ultimato i sottonotati periodi di permanenza minima nel grado per poter conseguire promozione:

  • a)colonnelli: 5 anni; 6
  • b)tenenti: 8 anni ad anzianita'; 7 anni a scelta speciale;

[2]Gli ufficiali che per mancanza del requisito di cui sopra non possano ottenere la promozione avranno l'incarico del grado superiore con le norme contenute nell'ultimo comma dell'articolo 33.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

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Il Regio D.L. 16 giugno 1937, n. 944, convertito con modificazioni dalla L. 23 dicembre 1937, n. 2373, ha disposto (con l'art. 77, comma 2) che "Per l'anno 1937, la permanenza minima nel grado di colonnello, di cui all'art. 185, e' ridotta a 4 anni".

Testo in vigore dal 1 luglio 1937 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 luglio 1937

Confronto con la versione in vigore dal 16 giugno 1934 al 1 luglio 1937.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Il Regio D.L. 16 giugno 1937, n. 944, convertito con modificazioni dalla L. 23 dicembre 1937, n. 2373, ha disposto (con l'art. 77, comma 2) che "Per l'anno 1937, la permanenza minima nel grado di colonnello, di cui all'art. 185, e' ridotta a 4 anni".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1934-06-07;899~art185 · fonte del testo