Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
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3 versioni dal 1934
Confronto con la versione in vigore dal 1 luglio 1937 al 9 ottobre 2010. 195 parole tolte, 10 parole aggiunte in 16 capoversi.
tolto: L'ufficiale iscritto sul quadro di avanzamento ad anzianita', od a scelta (ordinaria o speciale), non puo' essere promosso se non ha compiuto i seguenti periodi di permanenze minima nel grado:
tolto: a) ad anzianita' o a scelta ordinaria:
tolto: un anno, nel grado di generale di divisione;
tolto: un anno, nel grado di generale di brigata, o maggior generale;
tolto: tre anni nel grado di colonnello;
tolto: due anni, nel grado di tenente colonnello;
tolto: tre anni nel grado di maggiore;
tolto: sette anni, nel grado di capitano;
tolto: sette anni, nel grado di tenente;
tolto: b) a scelta speciale:
tolto: due anni, nel grado di maggiore;
tolto: cinque anni, nel grado di capitano;
tolto: sei anni, nel grado di tenente.
tolto: Fanno eccezione i tenenti medici per i quali la permanenza minima per conseguire la promozione a scelta speciale e' di quattro anni.
tolto: Se ad un ufficiale che non abbia il minimo di permanenza nel proprio grado spettasse la promozione per il verificarsi di una vacanza nel grado superiore, l'ufficiale avra' l'incarico di quest'ultimo grado e costituira' vacanza nel proprio grado.
tolto: Sara' poi promosso, non appena raggiunga il minimo di permanenza stabilito e con anzianita' decorrente, a tutti gli effetti, dalla data in cui raggiunga detto minimo.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:legge:1934-06-07;899~art33 · fonte del testo