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[1]Il colonnello del ruolo di comando non prescelto per l'avanzamento e' trasferito d'autorita' nel ruolo di mobilitazione, con la stessa anzianita'.

[2]Qualora il numero dei colonnelli non prescelti superi quello dei posti disponibili nel ruolo di mobilitazione stabilito dalle annesse tabelle, la designazione dei colonnelli da trasferire in detto ruolo e' fatta dal Ministro per la guerra secondo un criterio di valutazione comparativa.

[3]I colonnelli di cui sopra, non trasferiti nel ruolo di mobilitazione, e quelli dei CC. RR., medici, e di commissariato, non prescelti per l'avanzamento sono collocati a disposizione, con le norme di cui agli articoli 26 e 29.

Testo in vigore dal 16 giugno 1934 al 1 luglio 1937

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1934-06-07;899~art39 · fonte del testo