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[1]Prima di essere giudicati per l'avanzamento ad anzianita', i tenenti medici, farmacisti, veterinari e di amministrazione sono sottoposti ad esami sulla base di norme e programmi da stabilirsi con decreto Reale.

[2]Coloro che non abbiano riportato il punto minimo di idoneita' stabilito nel detto decreto non sono prescelti per l'avanzamento per l'anno in corso, ma possono concorrere all'avanzamento negli anni successivi, ripetendo gli esami.

Testo in vigore dal 16 giugno 1934 al 1 luglio 1937

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1934-06-07;899~art46 · fonte del testo