Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
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4 versioni dal 1934
Confronto con la versione in vigore dal 1 luglio 1937 al 9 ottobre 2010. 195 parole tolte, 10 parole aggiunte in 5 capoversi.
tolto: La presa in esame per l'avanzamento dei capitani, maggiori e tenenti colonnelli di tutte le armi e corpi si effettua mediante classifica con assegnazione di punti, sulle varie qualita' e titoli e sui servizi prestati in guerra ed in pace, secondo norme da stabilirsi con decreto Reale.
tolto: Alla suddetta classifica concorrono le autorita' di primo, di secondo e quelle eventuali di terzo grado, stabilite dal Ministro per la guerra. Esse procedono all'assegnazione dei punti con modalita' analoghe a quelle prescritte nell'art. 6.
tolto: Le autorita' di secondo e quelle eventuali di terzo grado possono confermare o modificare i punti assegnati dalle autorita' precedenti.
tolto: I punti decisivi sono assegnati da apposite commissioni nominate dal Ministro per la guerra e presiedute da un generale di corpo d'armata (anche se con rango di generale di corpo d'armata designato per il comando di armata) per la classifica dei capitani e da un generale comandante designato di armata per la classifica dei maggiori e dei tenenti colonnelli.
tolto: Sono senz'altro dichiarati non prescelti per l'avanzamento i capitani, i maggiori ed i tenenti colonnelli che non abbiano riportato almeno i punti minimi parziali ed il punto minimo totale da fissarsi dal suddetto decreto.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1934-06-07;899~art47 · fonte del testo