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[1]Prima di essere giudicati per l'avanzamento ad anzianita', a scelta ordinaria od a scelta speciale i capitani, i maggiori ed i tenenti colonnelli, di tutte le armi e corpi, debbono essere classificati con assegnazione di punti, sulle varie qualita' e titoli ((e sui servizi prestati in guerra ed in pace)) secondo norme da stabilirsi con decreto Reale.
[2]La suddetta classifica e' effettuata dalle autorita' giudicatrici per l'avanzamento, ma, per i tenenti colonnelli, non interviene la commissione centrale d'avanzamento.
[3]Le autorita' incaricate di pronunciare il giudizio di 2°, ed eventualmente di 3° grado, possono confermare o modificare i punti assegnati dalle autorita' precedenti.
[4]I punti decisivi sono assegnati da apposite commissioni minate annualmente dal Ministro per la guerra e presiedute da un generale di corpo d'armata per la classifica dei capi e da un generale comandante designato di armata per la classifica dei maggiori e dei tenenti colonnelli.
[5]Non sono presi in esame per l'avanzamento e sono senz'altro dichiarati non prescelti i capitani, i maggiori ed i tenenti colonnelli che non abbiano riportato almeno i punti minimi parziali ed il punto minimo totale da fissarsi dal suddetto decreto.
Testo in vigore dal 16 giugno 1934 al 1 luglio 1937
