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[1]((La presa in esame per l'avanzamento dei capitani, maggiori e tenenti colonnelli di tutte le armi e corpi si effettua mediante classifica con assegnazione di punti, sulle varie qualita' e titoli e sui servizi prestati in guerra ed in pace, secondo norme da stabilirsi con decreto Reale.
[2]Alla suddetta classifica concorrono le autorita' di primo, di secondo e quelle eventuali di terzo grado, stabilite dal Ministro per la guerra. Esse procedono all'assegnazione dei punti con modalita' analoghe a quelle prescritte nell'art. 6.
[3]Le autorita' di secondo e quelle eventuali di terzo grado possono confermare o modificare i punti assegnati dalle autorita' precedenti.
[4]I punti decisivi sono assegnati da apposite commissioni nominate dal Ministro per la guerra e presiedute da un generale di corpo d'armata (anche se con rango di generale di corpo d'armata designato per il comando di armata) per la classifica dei capitani e da un generale comandante designato di armata per la classifica dei maggiori e dei tenenti colonnelli.
[5]Sono senz'altro dichiarati non prescelti per l'avanzamento i capitani, i maggiori ed i tenenti colonnelli che non abbiano riportato almeno i punti minimi parziali ed il punto minimo totale da fissarsi dal suddetto decreto)).
Testo in vigore dal 1 luglio 1937 al 9 ottobre 2010
