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[1]Il maggiore veterinario, che abbia riportato almeno i punti minimi parziali e totale di classifica di cui all'articolo 47, e' assoggettato ad esame sulla base di norme e programmi da stabilirsi con decreto Reale.

[2]A tale ufficiale e' assegnato, esclusivamente in base ai risultati dell'esame, un punto di merito; punto minimo di idoneita', per poter essere prescelto, quello da stabilirsi nel predetto decreto Reale. Dopo di cio' e' giudicato con le norme stabilite dal penultimo comma dell'articolo 49.

[3]Il maggiore non prescelto per l'avanzamento, e' collocato fuori organico con le norme stabilite dagli articoli 26 e 29.

Testo in vigore dal 16 giugno 1934 al 1 luglio 1937

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1934-06-07;899~art53 · fonte del testo