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[1]((Per l'ammissione e la partecipazione dell'ufficiale dei servizi tecnici agli esami per l'avanzamento a scelta speciale si osservano le norme dell'art. Le norme ed i programmi degli esami di cui sopra saranno stabiliti con decreto Reale)).
[2]L'ufficiale che non abbia superato gli esami puo' ripetere la prova solo una seconda volta negli anni successivi, previa nuova classifica e designazione.
Testo in vigore dal 1 luglio 1937 al 9 ottobre 2010
