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[1]L'ufficiale dei servizi tecnici, per presentarsi agli esami per l'avanzamento a scelta speciale, deve essere stato designato dalle autorita' giudicatrici, previa classifica (che non ha luogo per i tenenti) secondo le norme dell'articolo 47 e deve essere compreso - se tenente o capitano - nella prima meta' del rispettivo ruolo. L'ufficiale puo' chiedere egli stesso di essere designato.

[2]L'ufficiale che non abbia superato gli esami puo' ripetere la prova solo una seconda volta negli anni successivi, previa nuova classifica e designazione.

Testo in vigore dal 16 giugno 1934 al 1 luglio 1937

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1934-06-07;899~art84 · fonte del testo