Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 16 giugno 1934 al 1 luglio 1937. Leggi il testo vigente →

[1]L'ufficiale dei servizi tecnici, in possesso del titolo per l'avanzamento a scelta speciale, e' preso in esame dalle autorita' giudicatrici con le norme di cui al primo comma dell'articolo 60 quando stia per entrare nelle sottoindicate aliquote del proprio ruolo di comando, calcolate sulla base dell'organico in vigore al 1° gennaio dell'anno in cui l'ufficiale entra in turno di promozione:

[2]- se tenente:

[3]nel primo decimo, se ha superato gli esami;

[4]- se capitano:

[5]nel primo quinto, se ha compiuto i corsi superiori tecnici d'artiglieria o del genio;

[6]nel primo sesto, se ha superato gli esami;

[7]- se maggiore:

[8]nel primo quinto, se ha superato gli esami.

[9]L'ufficiale dichiarato promovibile a scelta speciale e' promosso quando entri nelle aliquote di cui sopra.

[10]Qualora entrino contemporaneamente nell'aliquota rispettiva due capitani concorrenti per titoli diversi, il capitano che ha superato il corso superiore tecnico precedera' nel ruolo dei maggiori il pari grado promosso a scelta speciale per esami.

Testo in vigore dal 16 giugno 1934 al 1 luglio 1937

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1934-06-07;899~art85 · fonte del testo