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[1]Alle cariche dei servizi tecnici sono prescelti i particolarmente idonei e vi sono destinati in ordine di anzianita'.

[2]L'accertamento dell'idoneita' ad una carica superiore e' fatto nei modi stabiliti dal regolamento.

[3]Gli ufficiali non prescelti per l'avanzamento, o non prescelti per la carica, se non concorrono - unitamente ai pari grado dei rispettivi ruoli di comando - al ripianamento l'elle vacanze nel ruolo di mobilitazione, sono collocati fuori organico od a disposizione, a seconda del grado.

Testo in vigore dal 16 giugno 1934 al 31 dicembre 1938

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1934-06-07;899~art86 · fonte del testo