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[1]Alle cariche dei servizi tecnici sono prescelti i particolarmente idonei e vi sono destinati in ordine di anzianita'.
[2]((Il sottotenente di complemento, che abbia compiuto lodevolmente il periodo di servizio suindicato, e' dispensato dalla frequenza dei corsi d'istruzione e dai periodi di esercitazione stabiliti dall'art. 121 della legge 7 giugno 1934-XII, n. 899, sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito, e successive modificazioni. Alla fine del predetto periodo di servizio egli e' preso in esame per l'avanzamento, anche se non compreso nei limiti di anzianita' fissati dal Ministro per la guerra a norma dell'art. 20 della citata legge quale risulta sostituito dall'art. 16 del presente decreto; se giudicato prescelto, e' promosso non appena siano stati promossi al grado superiore i pari grado in servizio permanente effettivo della stessa anzianita', arma o corpo, e con decorrenza dalla medesima data.
[3]Le disposizioni di cui sopra si applicano anche al sottotenente di complemento che, richiamato dal congedo, abbia prestato lodevolmente, per almeno un anno, continuativo servizio effettivo, presso reparti o enti dislocati in Africa Settentrionale od Orientale o in territori stranieri anche in epoca anteriore alla entrata in vigore del presente decreto)).
[4]Gli ufficiali non prescelti per l'avanzamento, o non prescelti per la carica, se non concorrono - unitamente ai pari grado dei rispettivi ruoli di comando - al ripianamento l'elle vacanze nel ruolo di mobilitazione, sono collocati fuori organico od a disposizione, a seconda del grado.
Testo in vigore dal 31 dicembre 1938 al 9 ottobre 2010
