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[1]Alle cariche dei servizi tecnici sono prescelti i particolarmente idonei e vi sono destinati in ordine di anzianita'.

[2]((Il sottotenente di complemento, che abbia compiuto lodevolmente il periodo di servizio suindicato, e' dispensato dalla frequenza dei corsi d'istruzione e dai periodi di esercitazione stabiliti dall'art. 121 della legge 7 giugno 1934-XII, n. 899, sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito, e successive modificazioni. Alla fine del predetto periodo di servizio egli e' preso in esame per l'avanzamento, anche se non compreso nei limiti di anzianita' fissati dal Ministro per la guerra a norma dell'art. 20 della citata legge quale risulta sostituito dall'art. 16 del presente decreto; se giudicato prescelto, e' promosso non appena siano stati promossi al grado superiore i pari grado in servizio permanente effettivo della stessa anzianita', arma o corpo, e con decorrenza dalla medesima data.

[3]Le disposizioni di cui sopra si applicano anche al sottotenente di complemento che, richiamato dal congedo, abbia prestato lodevolmente, per almeno un anno, continuativo servizio effettivo, presso reparti o enti dislocati in Africa Settentrionale od Orientale o in territori stranieri anche in epoca anteriore alla entrata in vigore del presente decreto)).

[4]Gli ufficiali non prescelti per l'avanzamento, o non prescelti per la carica, se non concorrono - unitamente ai pari grado dei rispettivi ruoli di comando - al ripianamento l'elle vacanze nel ruolo di mobilitazione, sono collocati fuori organico od a disposizione, a seconda del grado.

Testo in vigore dal 31 dicembre 1938 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 31 dicembre 1938

Confronto con la versione in vigore dal 16 giugno 1934 al 31 dicembre 1938. 13 parole tolte, 171 parole aggiunte in 2 capoversi.

tolto: L'accertamento dell'idoneita' ad una carica superiore e' fatto nei modi stabiliti dal regolamentoaggiunto: Il sottotenente di complemento, che abbia compiuto lodevolmente il periodo di servizio suindicato, e' dispensato dalla frequenza dei corsi d'istruzione e dai periodi di esercitazione stabiliti dall'art. 121 della legge 7 giugno 1934-XII, n. 899, sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito, e successive modificazioni. Alla fine del predetto periodo di servizio egli e' preso in esame per l'avanzamento, anche se non compreso nei limiti di anzianita' fissati dal Ministro per la guerra a norma dell'art. 20 della citata legge quale risulta sostituito dall'art. 16 del presente decreto; se giudicato prescelto, e' promosso non appena siano stati promossi al grado superiore i pari grado in servizio permanente effettivo della stessa anzianita', arma o corpo, e con decorrenza dalla medesima data.

aggiunto: Le disposizioni di cui sopra si applicano anche al sottotenente di complemento che, richiamato dal congedo, abbia prestato lodevolmente, per almeno un anno, continuativo servizio effettivo, presso reparti o enti dislocati in Africa Settentrionale od Orientale o in territori stranieri anche in epoca anteriore alla entrata in vigore del presente decreto.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1934-06-07;899~art86 · fonte del testo