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[1]Le cariche nei depositi cavalli stalloni e nei centri rifornimento quadrupedi sono conferite agli ufficiali che siano giudicati idonei a coprirle; essi sono scelti in ordine di grado ed, a parita' di grado, in ordine di anzianita'.

[2]L'accertamento della idoneita' alle varie cariche e' fatto nei modi da stabilirsi con decreto dei Ministri per la Guerra e per l'Agricoltura e foreste, per gli ufficiali dei depositi cavalli stalloni, e nel regolamento sull'avanzamento, per gli ufficiali dei centri rifornimento quadrupedi.

Testo in vigore dal 16 giugno 1934 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1934-06-07;899~art90 · fonte del testo