Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1934
Confronto con la versione in vigore dal 31 dicembre 1938 al 9 ottobre 2010. 81 parole tolte, 10 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: Il presidente della Commissione centrale d'avanzamento ha facolta' di consultare, senza diritto a voto, qualunque superiore in grado, tuttora in servizio permanente, che abbia o abbia avuto alle proprie dipendenze l'ufficiale da esaminare, per chiarire fatti e circostanze riguardanti l'ufficiale.
tolto: Salvo il caso di giustificato impedimento, e' sempre consultato dalla Commissione centrale, allorquando essa prende in esame per l'avanzamento i generali di brigata e di divisione e gradi corrispondenti, il comandante del Corpo d'armata da cui l'ufficiale generale da esaminare dipende.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1934-06-07;899~art9 · fonte del testo