Avanzamento degli ufficiali del Regio esercito

Art. 94 — ARTICOLO SOPPRESSO DALLA L. 26 LUGLIO 1939, N. 1131

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 29 giugno 1939 al 9 ottobre 2010. Leggi il testo vigente →

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 26 luglio 1939, n. 1131

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La L. 26 luglio 1939, n. 1131, ha disposto (con l'art. 3, comma 2) che "Le disposizioni contenute in detti articoli rimangono, pero', in vigore soltanto per gli ufficiali che, prima dell'entrata in vigore della presente legge, siano stati dichiarati promovibili ai sensi degli articoli stessi".

Testo in vigore dal 29 giugno 1939 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 29 giugno 1939

Confronto con la versione in vigore dal 1 luglio 1937 al 29 giugno 1939. 231 parole tolte in 6 capoversi.

tolto: L'ufficiale che, per le sue eccezionali qualita' morali, intellettuali, di carattere e di cultura, dia sicuro affidamento di assolvere in modo particolarmente distinto il comando o le funzioni del grado superiore, e che abbia reso altresi', nell'esercizio delle sue funzioni di ufficiale, segnalati servizi nell'esercito, e', in deroga ad ogni altra prescrizione e imitazione stabilita nella presente legge, promosso al grado superiore, coprendo la prima vacanza da devolversi all'avanzamento, dopo la Reale sanzione, purche':

tolto: a) non sia colpito dal limite di comando di cui all'articolo 35 ed abbia compiuto l'intero periodo di comando stabilito dall'art. 32;

tolto: b) si trovi compreso nel primo terzo del ruolo di anzianita' per tutti i gradi; per i ruoli che comprendono sei o meno di sei ufficiali, in un determinato grado, l'ufficiale proposto deve essere compreso nella prima meta' del ruolo.

tolto: Tale promozione non si computa nell'aliquota dei posti riservati alla scelta e non altera il rapporto e l'ordine tra le promozioni ad anzianita' od a scelta ordinaria e quelle a scelta speciale.

tolto: Le proposte per le promozioni di cui al primo comma del presente articolo sono fatte, dal Ministro per la guerra, con speciale relazione a S. M. il Re. Esse pero' debbono riportare preventivamente il parere favorevole della commissione centrale di avanzamento, con le modalita' e norme stabilite dal regolamento.

tolto: Le promozioni eccezionali di cui sopra sono accompagnate, nel bollettino militare, dalla relativa motivazione.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 26 luglio 1939, n. 1131

    La L. 26 luglio 1939, n. 1131, ha disposto (con l'art. 3, comma 2) che "Le disposizioni contenute in detti articoli rimangono, pero', in vigore soltanto per gli ufficiali che, prima dell'entrata in vigore della presente legge, siano stati dichiarati promovibili ai sensi degli articoli stessi".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1934-06-07;899~art94 · fonte del testo