Art. 94 — ARTICOLO SOPPRESSO DALLA L. 26 LUGLIO 1939, N. 1131
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[1]L'ufficiale che, per le sue eccezionali qualita' morali, intellettuali, di carattere e di cultura, dia sicuro affidamento di assolvere in modo particolarmente distinto il comando o le funzioni del grado superiore, e che abbia reso altresi', nell'esercizio delle sue funzioni di ufficiale, segnalati servizi nell'esercito, e', in deroga ad ogni altra prescrizione e imitazione stabilita nella presente legge, promosso al grado superiore, coprendo la prima vacanza da devolversi all'avanzamento, dopo la Reale sanzione, purche':
[2]((a) non sia colpito dal limite di comando di cui all'articolo 35 ed abbia compiuto l'intero periodo di comando stabilito dall'art. 32;
- b)si trovi compreso nel primo terzo del ruolo di anzianita' per tutti i gradi; per i ruoli che comprendono sei o meno di sei ufficiali, in un determinato grado, l'ufficiale proposto deve essere compreso nella prima meta' del ruolo)).
[3]Tale promozione non si computa nell'aliquota dei posti riservati alla scelta e non altera il rapporto e l'ordine tra le promozioni ad anzianita' od a scelta ordinaria e quelle a scelta speciale.
[4]Le proposte per le promozioni di cui al primo comma del presente articolo sono fatte, dal Ministro per la guerra, con speciale relazione a S. M. il Re. Esse pero' debbono riportare preventivamente il parere favorevole della commissione centrale di avanzamento, con le modalita' e norme stabilite dal regolamento.
[5]Le promozioni eccezionali di cui sopra sono accompagnate, nel bollettino militare, dalla relativa motivazione.
Testo in vigore dal 1 luglio 1937 al 29 giugno 1939
