Avanzamento degli ufficiali del Regio esercito

Art. 94 — ARTICOLO SOPPRESSO DALLA L. 26 LUGLIO 1939, N. 1131

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 luglio 1937 al 29 giugno 1939. Leggi il testo vigente →

[1]L'ufficiale che, per le sue eccezionali qualita' morali, intellettuali, di carattere e di cultura, dia sicuro affidamento di assolvere in modo particolarmente distinto il comando o le funzioni del grado superiore, e che abbia reso altresi', nell'esercizio delle sue funzioni di ufficiale, segnalati servizi nell'esercito, e', in deroga ad ogni altra prescrizione e imitazione stabilita nella presente legge, promosso al grado superiore, coprendo la prima vacanza da devolversi all'avanzamento, dopo la Reale sanzione, purche':

[2]((a) non sia colpito dal limite di comando di cui all'articolo 35 ed abbia compiuto l'intero periodo di comando stabilito dall'art. 32;

  • b)si trovi compreso nel primo terzo del ruolo di anzianita' per tutti i gradi; per i ruoli che comprendono sei o meno di sei ufficiali, in un determinato grado, l'ufficiale proposto deve essere compreso nella prima meta' del ruolo)).

[3]Tale promozione non si computa nell'aliquota dei posti riservati alla scelta e non altera il rapporto e l'ordine tra le promozioni ad anzianita' od a scelta ordinaria e quelle a scelta speciale.

[4]Le proposte per le promozioni di cui al primo comma del presente articolo sono fatte, dal Ministro per la guerra, con speciale relazione a S. M. il Re. Esse pero' debbono riportare preventivamente il parere favorevole della commissione centrale di avanzamento, con le modalita' e norme stabilite dal regolamento.

[5]Le promozioni eccezionali di cui sopra sono accompagnate, nel bollettino militare, dalla relativa motivazione.

Testo in vigore dal 1 luglio 1937 al 29 giugno 1939

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 luglio 1937

Confronto con la versione in vigore dal 16 giugno 1934 al 1 luglio 1937. 56 parole tolte, 16 parole aggiunte in 2 capoversi.

a) aggiunto: non sia colpito dal limite di comando di cui all'articolo 35 ed abbia compiuto l'intero periodo di comando tolto: o di servizio stabilito dall'articolo 32, eccezion fatta per il generale di divisione al quale bastera' aver compiuto meta' del periodo prescritto dal predetto articolo, comprese una esercitazione estiva ed una manovra con i quadri di grandi unita' aggiunto: stabilito dall'art. 32;

b) si trovi compreso nel primo terzo del ruolo di anzianita' per tutti i graditolto: , eccettuato il generale di divisione per il quale non vi e' alcun limite di posto nel ruolo. Peraggiunto: ; per i ruoli che comprendono sei o meno di sei ufficiali, in un determinato grado, l'ufficiale proposto deve essere compreso nella prima meta' del ruolo.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1934-06-07;899~art94 · fonte del testo