Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 9 ottobre 2010

Confronto con la versione in vigore dal 1 luglio 1937 al 9 ottobre 2010. 555 parole tolte, 9 parole aggiunte in 17 capoversi.

tolto: Gli ufficiali delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio che sono immessi nel ruolo Istituto geografico militare (I G.M.) sono compresi nell'organico, dell'arma cui appartengono e continuano a essere inseriti nel ruolo dell'arma stessa nella sede di anzianita' che loro spetta.

tolto: Essi concorrono alle vacanze, alle promozioni e ai trasferimenti nei ruoli di mobilitazione di cui alle tabelle della rispettiva arma.

tolto: L'assegnazione degli ufficiali al ruolo I.G M. e' definitiva.

tolto: Il loro avanzamento e' regolato dalle seguenti norme:

tolto: I tenenti, i capitani, i maggiori e i tenenti colonnelli sono presi in esame per l'avanzamento ad anzianita' o a scelta ordinaria con le norme stabilite per i pari grado del ruolo di comando dell'arma di appartenenza, tenendo conto delle loro capacita' ed attitudini tecniche; per i capitani non ha luogo il corso valutativo, ma - dopo la classifica di cui all'art. 47 - si addiviene alla compilazione dello specchio di proposta di avanzamento sul quale le autorita' indicate nel secondo comma del detto art. 47 esprimono il proprio giudizio.

tolto: Il colonnello assegnato al ruolo I.G.M., non consegue promozione e costituisce vacanza come e' indicato nell'annessa tabella n. 21.

tolto: La vacanza del colonnello e' ripianata con la promozione del tenente colonnello piu' anziano fra i pari grado del ruolo I.G.M., prescelto per l'avanzamento. Detto tenente colonnello, pero', non puo' essere promosso prima dei pari grado della stessa arma - prescelti per l'avanzamento - che lo precedono nel ruolo di comando.

tolto: I maggiori, i capitani e i tenenti prescelti per l'avanzamento sono promossi, a loro turno, ad anzianita' o a scelta ordinaria, quando si verifica la vacanza nel grado superiore nel ruolo della propria arma.

Mostra gli altri 9 capoversi cambiati

tolto: Gli ufficiali non prescelti per l'avanzamento sono collocati fuori organico, sempre che non siano trasferiti nel ruolo di mobilitazione dell'arma di appartenenza, nel qual caso continuano a essere assegnati al ruolo I.G.M.

tolto: Agli ufficiali del ruolo I.G.M. si richiedono i periodi di permanenza minima nel grado, di cui all'art. 33; non si richiedono i periodi di comando di cui all'art. 32.

tolto: I tenenti, i capitani e i maggiori del ruolo I.G.M. possono conseguire l'avanzamento a scelta speciale per esami, con le norme e le modalita' stabilite dal titolo VI per i pari grado dei ruoli di comando. Le norme ed i programmi degli esami saranno stabiliti con decreto Reale.

tolto: I capitani ed i tenenti, in possesso dei requisiti richiesti dagli articoli 154 e 160 possono conseguire:

tolto: a) l'avanzamento a scelta speciale per esami con le norme e modalita' stabilite per i pari grado del ruolo di comando; le norme ed i programmi degli esami saranno stabiliti con decreto Reale;

tolto: b) l'avanzamento anticipato, con le norme e modalita' stabilite per i pari grado del ruolo di comando, avvertendo che, in luogo del corso valutativo, si procedera' per i capitani alla valutazione dei titoli con norme da stabilirsi coli decreto Reale. Le norme ed i programmi per gli esami dei tenenti saranno stabiliti con decreto Reale.

tolto: COMMA NON PIU' PREVISTO DAL REGIO D.L. 16 GIUGNO 1937aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. tolto: 944, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 23 DICEMBRE 1937, N. 2373.

tolto: COMMA NON PIU' PREVISTO DAL REGIO D.L. 16 GIUGNO 1937, N. 944, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 23 DICEMBRE 1937, N. 2373.

tolto: Ai tenenti del ruolo I.G.M. si applica la disposizione di cui all'articolo 185. aggiunto: 66

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:legge:1934-06-07;899~art93bis · fonte del testo